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D. 24/07/2003 n. 192- La Legge 14 febbraio 1992, n. 185, reca «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale». - Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 13 della Legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»: «Art. 13 (Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture). 1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonchè per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.». -Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della Legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale» : «Art. 3 (Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva) . 1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile. Sono esclusi altresì dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal Decreto di cui all'art. 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea. 2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche, possono essere concessi i seguenti aiuti a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento. In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, può essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985 b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalità di cui all'art. 2 della Legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte d) i limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) sono stabiliti con Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di - Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 6 del Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della Legge 19 dicembre 1992, n. 488»: «Art. 6 (Agevolazioni alle attività di ricerca). 1. In attuazione delle funzioni di coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e dell'istruzione universitaria spettanti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono allo stesso trasferite le funzioni relative a) alla predisposizione ed alla stipulazione dei contratti di programma, da approvarsi dal CIPE, relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca b) ai programmi ed ai progetti di ricerca previsti dalle intese di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) c) al potenziamento della rete consortile di ricerca (ex progetto speciale 35), e delle strutture edilizie universitarie meridionali d) all'attuazione dell'intesa dei parchi scientifici e tecnologici e) agli altri progetti compresi nell'azione organica n. 2, riguardanti la ri cerca, i progetti pilota e la formazione.». Art. 2. Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania 1. Gli animali delle specie bovina, bufalina e ovina abbattuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 in seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilità per il proseguimento dei cicli produttivi, nonchè i prodotti ottenuti che presentano contenuto di diossine superiore al limite di Legge, sono sequestrati, denaturati mediante colorazione per impedirne la reimmissione in commercio, depositati presso idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione Campania e avviati alla termodistruzione ad opera di ditte iscritte all'albo di cui all'articolo 30 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, abilitate al trasporto di rifiuti non pericolosi. Per le spese connesse a tali operazioni è autorizzata in favore dell'Agenzia nesse a tali operazioni è autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003. ((L'effettività delle operazioni è attestata dalle Autorità regionali.)) 2. In favore delle imprese agricole di allevamento ((di bovini, bufalini ed ovini dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003)) situate nella regione Campania, sottoposte a sequestro a seguito del riscontro nei prodotti zootecnici di diossine oltre i limiti di tollerabilità, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8 milioni di euro per l'anno 2003, i seguenti interventi a) indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in azienda e destinato alla termodistruzione per disposizione dell'autorità sanitaria b) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per l'acquisto di mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali non utilizzabili e destinati alla distruzione per disposizione dell'autorità sanitaria c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai sensi del comma 1 ((o, in alternativa, indennizzi per gli animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i medesimi criteri.)) (( 2-bis. L'effettività delle operazioni di cui al comma 2 è attestata dalle Autorità regionali.)) 3. Fino al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese di cui al comma 2 è disposta la proroga di sei mesi deitermini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. 4. Per il potenziamento immediato dell'attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione dell'emergenza diossina; nonchè per l'avvio dei primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei terreni inquinati, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2003, da corrispondersi, per una quota pari a 10 milioni di euro, all'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) per interventi e attività specialistiche di supporto, previa stipula, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, di un'apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia medesima e, per una quota pari a 4 milioni di euro, da trasferire alla regione Campania, da utilizzarsi sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, ai (( 5. All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.)) 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 2-bis Operazioni di credito agrario (( 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 128 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ferma restando l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato, possono essere concessi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, destinati esclusivamente alla estinzione anticipata dei mutui di miglioramento agrario e fondiari per i quali siano trascorsi almeno 5 anni del periodo di ammortamento alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto. 2. La richiesta di estinzione anticipata e quella di nuovo finanziamento possono essere avanzate contestualmente anche dalle amministrazioni pubbliche concedenti il concorso nel pagamento degli interessi, in nome e per conto dei mutuatari e anche in forma cumulativa. Le predette amministrazioni possono concordare una clausola contrattuale uniforme da inserire nei nuovi contratti, al fine di vincolarne la destinazione all'estinzione dei mutui in essere. |
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